[1]Accesso, soggiorno e uscita

[2]Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare: a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli Stati parte, cosi' come dei loro familiari a carico, nel caso in cui le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non sono cittadini ne' residenti permanenti di tale Stato parte; e b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti, interpreti, testimoni ed esperti.

Testo vigente dal 23 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-12-04;201~allegato-art14 · fonte su Normattiva