Gli adattamenti necessari potranno, se vi e' luogo, essere portati di comune accordo alle disposizioni contenute nella presente Convenzione, per tener conto delle misure di Unione doganale che fossero prese in esecuzione della Convenzione del 23 giugno 1950.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art10 · fonte del testo