Le Alte Parti Contraenti costituiranno una commissione consultiva mista che si riunira', alternativamente in Francia ed in Italia a richiesta di una o dell'altra delle Parti. Essa avra' per missione di assicurare l'applicazione regolare della presente Convenzione. La Commissione sara' composta di non piu' di sei rappresentati delle amministrazioni interessate di ogni Stato. Ad ogni delegazione potranno essere aggiunti dei periti.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art11 · fonte del testo