[1]Convenzione di stabilimento tra l'Italia e la Francia

[2]Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della Repubblica Francese, animati dal desiderio di regolare la condizione dei cittadini di ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro nello spirito della Convenzione di Unione doganale del 23 giugno 1950 tra l'Italia e la Francia hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato a questo scopo quali loro plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]Sua Eccellenza sig. Pietro QUARONI, Ambasciatore d'Italia in Francia;

[5]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE

[6]Sua Eccellenza sig. Robert SCHUMAN, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Francese; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

[7]Art. 1.

[8]I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti possono liberamente entrare nel territorio dell'altra Parte, soggiornarvi, viaggiarvi, stabilirvisi e uscirne in qualsiasi momento, sotto riserva delle disposizioni delle leggi di polizia, di sicurezza pubblica e di difesa nazionale che sono applicabili a tutti gli stranieri.

Testo vigente dal 13 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;202~art1 · fonte del testo