1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ma

  • a)l'imposta thailandese non puo' eccedere:
  • 1)il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la societa' che paga i dividendi esercita una attivita' industriale o se il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societa' che paga i dividendi stessi;
  • 2)il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la societa' che paga i dividendi esercita una attivita' industriale ed il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima societa';
  • b)l'imposta italiana non puo' eccedere:
  • 1)il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si applichi il subparagrafo 2);
  • 2)il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente della Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societa' che paga i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art10 · fonte su Normattiva