[1]di una deduzione o di un credito

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente:

  • a)Nel caso di un residente della Thailandia: La Thailandia nel calcolare l'imposta thailandese nei confronti dei propri residenti, puo', prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione includere nella base imponibile di detta imposta tutti gli elementi di reddito. Tuttavia la Thailandia deve dedurre dall'imposta cosi' determinata l'imposta italiana sui dividendi ed interessi per i quali l'aliquota dell'imposta italiana e' soggetta a limitazione ai sensi degli articoli 10 e 11, su tutti gli altri elementi di reddito che in conformita' delle disposizioni della presente Convenzione sono tassabili in Italia, nonche' su tutti i redditi non menzionati nella presente Convenzione che in conformita' della legislazione thailandese hanno la loro fonte in Italia. Lo ammontare della deduzione non deve, tuttavia, eccedere la quota di imposta thailandese attribuibile ai predetti elementi di reddito netto nella proporzione in cui gli stessi elementi di reddito netto concorrono alla formazione del reddito complessivo netto assoggettabile all'imposta thailandese. Ai fini della determinazione di tale reddito complessivo netto non saranno prese in considerazione le perdite subite in qualsiasi Paese.
  • b)Nel caso di un residente dell'Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono tassabili in Thailandia, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nello articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta thailandese sul reddito pagata in Thailandia, ma l'ammontare della detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile a detti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito, in base alla legislazione italiana.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art22 · fonte su Normattiva