[1]e sportivi

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte, a meno che la visita a detto Stato sia effettivamente finanziata, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante quanto contenuto nella presente Convenzione, se i servizi menzionati nel paragrafo 1 sono forniti in uno Stato contraente da un'impresa dell'altro Stato contraente, gli utili derivanti a tale impresa dalla attivita' di fornitura di questi servizi sono tassabili nel detto primo Stato a meno che l'impresa sia effettivamente finanziata, per la fornitura di detti servizi, direttamente o indirettamente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente. 3. Ai fini del presente articolo, l'espressione "fondi pubblici di uno Stato contraente" comprende i fondi pubblici costituiti da una sua suddivisione amministrativa o un suo ente locale.

Testo vigente dal 31 maggio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-04-02;202~art17 · fonte su Normattiva