[1]e sportivi

[2]1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita', sono imponibili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Qualora i redditi relativi a prestazioni personali di detti artisti o sportivi siano corrisposti non a questo artista o sportivo direttamente, ma ad un'altra persona, detta remunerazione e', nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, imponibile nello Stato Contraente in cui le attivita' dell'artista o dello sportivo sono esercitate.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;387~art17 · fonte su Normattiva