' esaminata con particolare interesse la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario tra imprese produttrici delle due parti contraenti e imprese dei Paesi con i quali l'una e l'altra sono rispettivamente legate da Accordi di coproduzione, in conformita' alle leggi in vigore nei Paesi rispettivi.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;202~accordo-art11 · fonte su Normattiva