[1]dei produttori

[2](1) La proporzione degli apporti rispettivi dei coproduttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal dieci (10) al novanta (90) per cento. L'apporto dei coproduttori deve comportare in linea di massima una partecipazione tecnica ed artistica effettiva, propOrzionale alla partecipazione finanziaria. (2) Sono ammissibili le coproduzioni finanziarie nelle stesse percentuali del comma (1). (3) Nel caso in cui il coproduttore Italiano o il coproduttore Argentino sia costituito da piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' mai essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale del film.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art5 · fonte su Normattiva