Art. 12 (Accordo)
titoli di testa dei film di coproduzione devono indicare, in quadro separato, sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-algerina "o" coproduzione algero-italiana". I film sono presentati ai Festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista, salvo disposizioni diverse concordate fra le due parti e approvate dalle Autorita' competenti.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
