Art. 11 (Accordo)
I titoli di testa e di coda, cosi' come il materiale promozionale piu' importante dei film di coproduzione, devono indicare sia le imprese produttrici che la dicitura "coproduzione italo-svizzera" o "coproduzione elveto-italiana". I film sono presentati ai festival internazionali dal Paese avente la partecipazione finanziaria maggioritaria o a cui appartiene il regista. I film coprodotti al 50% sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalita'.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
