Art. 4 (Accordo)
produzione dei film la proporzione dei rispettivi apporti dei coproduttori dei due Paesi puo' variare dal 20% al 80%. Per quanto concerne la partecipazione minoritaria italiana la stessa non potra' essere inferiore al 30%. Il 30% della quota di partecipazione finanziaria minoritaria deve essere impiegata nel Paese del coproduttore minoritario. L'apporto di ciascun coproduttore deve consistere in una partecipazione, oltre che finanziaria, anche artistica e tecnica, di cittadini del proprio Paese, salvo quanto previsto dall'art. 5. La partecipazione artistica e tecnica deve essere adeguatamente proporzionata, a giudizio delle competenti Autorita' dei due Paesi, alla partecipazione finanziaria del coproduttore stesso. Ogni film di coproduzione deve comportare l'impiego di un regista avente la cittadinanza di uno dei Paesi coproduttori.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
