[1]dei produttori

[2](1) La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi puo' variare per ogni film dal venti (20) all'ottanta (80) per cento. L'apporto dei coproduttore minoritario deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. (2) Sono ammesse deroghe alle disposizioni di cui al comma 1 dei presente articolo - previa approvazione da parte delle Autorita' competenti di entrambi i Paesi - rimanendo fermo che la quota minoritaria, esclusivamente finanziaria e/o con apporto tecnico-artistico, non puo' essere inferiore al dieci (10) per cento dei costo totale del film.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art6 · fonte su Normattiva