Gli apporti d'el coproduttore minoritario non devono essere inferiori al 20% del bilancio del film, approvato dalle autorita' competenti delle due Parti. Tuttavia, per i film che hanno un'importanza e un bilancio eccezionali (pari o superiore a 2.000.000 di Euro), la partecipazione minoritaria potrebbe essere ridotta al 10%, previo accordo tra le autorita' competenti dei Paesi coproduttori. La partecipazione minoritaria del 10% puo' essere unicamente finanziaria per i bilanci pari o superiori a 3.000.000 di Euro, previo accordo delle autorita' competenti. I film di cortometraggio dovranno essere coprodotti nello stesso quadro dei film di lungometraggio, ma gli apporti finanziari del coproduttore minoritario non potranno essere inferiori al 30% del bilancio del film.

Testo vigente dal 5 agosto 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-07-11;202~accordo-art5 · fonte su Normattiva