[1]Apporti dei coproduttori

[2]1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di rutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore. Nella valutazione dell'apporto finanziario di ciascun coproduttore, le autorita' competenti possono prendere in considerazione congiuntamente che parte di tale apporto possa effettuarsi «in natura», inclusa, ma non solo, la fornitura di strutture di studio. 2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle autorita' competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) e non superiore al 90% (novanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di rutti i coproduttori. 3. Nel caso in cui il coproduttore della Repubblica Italiana o il coproduttore del Giappone sia composto da due o piu' imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Testo vigente dal 27 maggio 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-05-14;66~accordo-art8 · fonte su Normattiva