[1]Apporto dei coproduttori

[2](1) Il rispettivo apporto finanziario dei coproduttori di entrambe le Parti non puo' essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) del costo totale di ciascuna «coproduzione». L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva, proporzionale alla partecipazione finanziaria. (2) Sono concesse deroghe alle disposizioni del comma 1, previa approvazione delle Autorita' competenti a condizione che la quota minoritaria non sia inferiore al 10% (dieci per cento) del costo totale della «coproduzione». (3) Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore dominicano sia costituito da due o piu' imprese di produzione, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Testo vigente dal 29 giugno 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;80~accordo-art5 · fonte su Normattiva