ARTICOLO VII COMUNICAZIONI 1. Per le sue comunicazioni ufficiali; lo Staff College godra' di agevolazioni sulle comunicazioni non meno favorevoli di quelle concesse dal Governo alle rappresentanze diplomatiche o altre organizzazioni intergovernative per l'installazione e il funzionamento, le priorita', le tariffe sulle comunicazioni postali, via cavo, a mezzo telegrammi, radiogrammi, telefoto, telefoni ed altre comunicazioni, nonche' per le tariffe sulle informazioni alla stampa e alla radio. 2. Nessuna corrispondenza ufficiale o altre comunicazioni dello Staff College saranno soggette a censura. Tale immunita' si applichera' a materiale stampato, comunicazione di dati con mezzi fotografici ed elettronici ed a qualsiasi altra forma e mezzi di comunicazione. Lo Staff College avra' diritto ad usare codici ed inviare e ricevere corrispondenza per posta o in sacchi sigillati, che saranno tutti inviolabili e non soggetti a censura.

Testo vigente dal 15 gennaio 2010

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urn:nir:stato:legge:2009-12-23;202~accordo-artvii · fonte su Normattiva