[1]Articolo VII Emendamenti all'Articolo XV (Sicurezza)

[2]All'articolo XV si aggiunge, dopo il paragrafo 5, il seguente paragrafo: 6. Il Governo assicurera' che le disposizioni della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, di cui la Repubblica Italiana e' parte, si applichino alle Nazioni Unite e con riguardo ai membri assegnati ai Locali e ai visitatori dei Locali, cosi' come ai loro rispettivi equipaggiamenti e proprieta'.

Testo vigente dal 12 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-08-04;157~protocollo-artvii · fonte su Normattiva