1. La Repubblica italiana procedera' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, agli adempimenti di cui al precedente articolo 1 nei seguenti modi:

  • a)pagamento dell'importo di 480 milioni di lire in favore della Repubblica d'Austria su un conto della Banca Nazionale Austriaca presso la Banca d'Italia;
  • b)consegna dei documenti e delle dichiarazioni prescritte dalle leggi austriache per l'iscrizione tavolare dei diritti di proprieta' della Repubblica d'Austria relativi a tutti i beni immobili elencati negli allegati 2 e 3, e per la continuazione della gestione delle aziende relative, nonche' consegna di una dichiarazione della DOSAG, attestante che tutti gli adempimenti finanziari a suo favore per il trasferimento di proprieta', libere da gravami, alla Repubblica d'Austria, sono stati interamente soddisfatti, dalla Repubblica italiana, e che la Repubblica d'Austria e' esonerata da qualsiasi responsabilita' al riguardo. 2. La Repubblica d'Austria optera', entro un periodo di sessanta giorni dalla firma del presente Accordo, tra il trasferimento in sua proprieta' dei beni immobili di cui all'allegato 3, ed il pagamento in contanti di 25 milioni di lire da parte della Repubblica italiana. Qualora la Repubblica d'Austria dovesse optare per quest'ultima soluzione, la Repubblica italiana corrispondera' alla Repubblica d'Austria l'importo suddetto di 25 milioni di lire entro il termine di cui al precedente paragrafo 1. 3. Nel caso di alienazione a terzi dei beni patrimoniali elencati nell'allegato 2, da parte dell'attuale proprietaria (DOSAG), prima dell'adempimento degli obblighi derivanti dal paragrafo 1, lettera b), o nel caso di mancato trasferimento per altre cause nei termini previsti, la Repubblica italiana corrispondera' alla Repubblica d'Austria un importo di 125 milioni di lire secondo le modalita' di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 18 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;203~accordo-art4 · fonte su Normattiva