Le acquisizioni di beni fondiari da parte della Repubblica italiana o della Repubblica d'Austria che si rendono necessarie in relazione con l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo sono esenti da tutti i tributi previsti dalla legislazione federale austriaca e da tutti gli oneri fiscali previsti dalla legislazione italiana.

Testo vigente dal 18 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;203~accordo-art3 · fonte su Normattiva