[1]Il presente Accordo e' soggetto a ratifica e lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Vienna. Esso entrera' in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

[2]IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari debitamente autorizzati hanno firmato il presente Accordo apponendovi i sigilli.

[3]FATTO a Roma il 17 luglio 1971 in due originali, in lingua italiana e tedesca, ambedue facenti egualmente fede. Per la Repubblica italiana Aldo MORO Per la Repubblica d'Austria Rudolf KIRSCHLAEGER

Testo vigente dal 18 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;203~accordo-art6 · fonte su Normattiva