Art. 21 (Convenzione)
[1]1. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo a Vienna. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. Ciascuno dei due Stati potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta, trasmessa per via diplomatica. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale e' stata notificata all'altro Stato.
[2]In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.
[3]Fatto a Roma il 12 luglio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.
[4]Per la Repubblica italiana Luciano RADI
[5]Per la Repubblica d'Austria Georg SCHLUMBERGER
[6]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
Testo vigente dal 7 novembre 1985
