Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B
Art. 10 (Convenzione)
Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorita' competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
