Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato o alla Comunita' Europea che abbia aderito alla presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente agli articoli 13, 14 e 15; d ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 15; e ogni denuncia fatta in virtu' dell'articolo 16; f ogni proposta di emendamento, cosi come ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 17 e la data in cui tale emendamento entrera' in vigore; g ogni altro atto, notifica, informazione o comunicazione relativo alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Firenze, il 20 ottobre 2000, in francese e in inglese, facendo i due testi ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonche' a ciascuno degli Stati o alla Comunita' Europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 20 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-01-09;14~convenzione-art18 · fonte su Normattiva