[1]Notificazioni
[2]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- e)ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15;
- d)ogni dichiarazione emessa in virtu' dell'articolo 4 paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo 16 e dell'articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni;
- e)ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve;
- f)ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrra' effetto;
- g)ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.
Testo vigente dal 19 agosto 2019
