Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunita' sono rappresentati avanti alla Corte da un agente nominato per ciascun affare; l'agente puo' essere assistito da un consulente o da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro. Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura. La Corte gode nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento. I professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
