I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo. Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato. In caso di difficolta' nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide. Una parte non puo' invocare la nazionalita' di un giudice, ne' l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalita', per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art16 · fonte del testo