La Corte e' adibita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualita' del firmatario, l'indicazione della parte avverso la quale e' proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati. All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui e' richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'art. 148 del Trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
