Gli Stati membri e le istituzioni della Comunita' possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte. Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunita', ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunita' dall'altra. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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