In ogni momento, la Corte puo' affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
In ogni momento, la Corte puo' affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art23 · fonte del testo