La Corte puo' richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto. La Corte puo' parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

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