La Corte puo' ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorita' giudiziaria del suo domicilio. Tale ordinanza e' diretta, per la sua esecuzione, alla autorita' giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni. La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Testo vigente dal 27 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art27 · fonte del testo