Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
Nel corso del dibattimento la Corte puo' interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;204~art30 · fonte del testo