Gli Stati membri, le istituzioni della Comunita' e ogni altra persona fisica o giuridica, possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che esse siano state chiamate in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.
Testo vigente dal 27 marzo 1958
