Art. 13 (Accordo)
'Italia ed il Messico collaboreranno, attraverso il Ministero del Commercio con l'Estero, per parte italiana, e la Segreteria del Commercio Estero e lo Sviluppo Industriale, per parte messicana, nonche' tramite altre istituzioni di commercio estero, nell'allestimento di eventi promozionali, quali riunioni fra imprenditori, missioni, fiere ed esposizioni commerciali e industriali, seminari, colloqui e visite reciproche. Le Parti collaboreranno altresi', attraverso ricerche di mercato, all'identificazione di prodotti potenzialmente esportabili.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
