Parti concordano di costituire la Commissione binazionale Italia-Messico. Essa sara' l'organo ed il foro negoziale ove verranno definite le linee generali e le azioni specifiche di collaborazione bilaterale, specificatamente nei settori stabiliti all'Art. 1. La Commissione avra', fra le altre, le seguenti funzioni: - identificare, proporre, promuovere e verificare lo sviluppo delle iniziative di interesse reciproco; - coordinare e supervisionare l'attivita' delle sottocommissioni che verranno istituite sulla base del presente Accordo e dei Protocolli che si alleghino; - sorvegliare e valutare l'applicazione generale del presente Accordo Quadro. La commissione binazionale sara' coordinata per la parte italiana dal Ministero degli Affari Esteri e, per la parte messicana dalla Segreteria delle Relazioni Estere e si riunira' almeno una volta all'anno in date e luoghi concordati per via diplomatica. La predetta Commissione sara' presieduta alternativamente da un alto funzionario degli indicati Dicasteri dei due Paesi e sara' formata da rappresentanti dei Dicasteri competenti, come il Ministero del Commercio con l'Estero e del Tesoro, da parte italiana, e delle Segreterie del Commercio e dello Sviluppo Industriale, e delle Finanze e Credito Pubblico, da parte messicana, oltre ad altre istituzioni competenti. Faranno inoltre parte di tale Commissione gli Ambasciatori di entrambi i Paesi accreditati presso i rispettivi Governi.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art2 · fonte su Normattiva