Art. 29 (Accordo)
Parti riaffermano il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali, stabilite nell'accordo firmato l'8 ottobre 1965. La parte italiana prendera' in considerazione le priorita' di sviluppo del Messico e definira' le modalita' attraverso le quali scienziati e professionisti messicani potranno accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane. Le Parti istituiranno inoltre corsi specifici di formazione. Esse promuoveranno eventi culturali e artistici e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Messico.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
