le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si impegnano a promuovere la cooperazione nell'indicato settore. Fra i vari aspetti, tale cooperazione sara' diretta a fornire slancio a progetti congiunti di sviluppo tecnologico, alla promozione del trasferimento di tecnologie, all'interscambio di informazioni in materia di tecnologia e alla promozione di progetti di investimenti congiunti contenenti nuove tecnologie.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art18 · fonte su Normattiva