Art. 18 (Accordo)
le Parti, in linea con gli obiettivi della loro politica industriale e tecnologica, si impegnano a promuovere la cooperazione nell'indicato settore. Fra i vari aspetti, tale cooperazione sara' diretta a fornire slancio a progetti congiunti di sviluppo tecnologico, alla promozione del trasferimento di tecnologie, all'interscambio di informazioni in materia di tecnologia e alla promozione di progetti di investimenti congiunti contenenti nuove tecnologie.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
