[1]in materia di scienza e tecnologia
[2]1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologia tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:
[3]- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia;
[4]- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;
[5]- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonche' delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperativita' con la societa' mondiale dell'informazione;
[6]- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale;
[7]- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.
[8]2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le Parti cercano, in particolare, di:
[9]- scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonche' sull'industria delle tecnologie dell'informazione;
[10]- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati;
[11]- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso;
[12]- organizzare seminati congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le Parti;
[13]- incoraggiare i ricercatori di entrambe le Parti a svolgere attivita' di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.
[14]3. Le Parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocita'.
[15]Le Parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprieta' intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.
[16]Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle Parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra Parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunita' europea, questa partecipazione, nonche' la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra Parte.
[17]4. Le Parti si consultano per stabilire le priorita' della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attivita' di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.
Testo vigente dal 8 novembre 2000
