Art. 17 (Accordo)
parti auspicano lo sviluppo della partecipazione italiana in progetti di investimento e l'ampliamento della collaborazione nel settore della piccola e media impresa. A tal fine, le Parti favoriranno schemi di promozione per l'istituzione di piccole e medie imprese a capitale congiunto dei rispettivi Paesi, dando risalto ai settori orientati all'esportazione ed all'incorporazione di tecnologia avanzata ed al disegno. Verra' conferito evidente risalto alla piccola e media impresa nella organizzazione di imprese commerciali, nei subappalti e nelle forniture a imprese esportatrici e nell'industria cosiddetta "maquilladora".
Testo vigente dal 26 marzo 1994
