Art. 33 (Accordo)
presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si siano notificate per via diplomatica il perfezionamento delle procedure giuridiche all'uopo necessarie. Esso viene concluso per un periodo di quattro anni. L'Accordo Quadro verra' tacitamente rinnovato ogni anno finche' una delle Parti non notifichi all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla scadenza.
Testo vigente dal 26 marzo 1994
