Art. 34 (Accordo)
[1]Parti potranno modificare e adeguare il presente Accordo dietro reciproca intesa e le modifiche entreranno in vigore all'avvenuta notifica della conformita' dei requisiti richiesti dalle rispettive normative vigenti. Firmato in Roma l'8 luglio 1991 in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.
[2]PER REPUBBLICA ITALIANA PER GLI STATI UNITI MESSICANI DE MICHELIS
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 26 marzo 1994
