[1]- Il presente Accordo potra' essere consensualmente integrato o modificato dagli Stati Parte a mezzo di separato addendum. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dall'art. 11 del presente Accordo.

[2]In fede di quanto sopra il presente Accordo viene sottoscritto e timbrato in due (2) esemplari originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]Sottoscritto a Caracas, il ventesettimo giorno di luglio duemilasette.

[4]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Bolivariana del Venezuela

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 28 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;88~accordo-art12 · fonte su Normattiva