[1]- Il presente Accordo potra' essere consensualmente integrato o modificato dagli Stati Parte a mezzo di separato addendum. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dall'art. 11 del presente Accordo.
[2]In fede di quanto sopra il presente Accordo viene sottoscritto e timbrato in due (2) esemplari originali nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
[3]Sottoscritto a Caracas, il ventesettimo giorno di luglio duemilasette.
[4]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Bolivariana del Venezuela
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 28 giugno 2012
