fine di facilitare la costituzione di imprese miste, e considerati gli obiettivi di cooperazione economica, le Parti hanno concordato di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale. Esso pur conservando validita' giuridica autonoma, costituira' parte integrante del presente Accordo Quadro. Le Parti inoltre faciliteranno lo scambio di informazioni in materia.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-03-08;204~accordo-art8 · fonte su Normattiva