PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. Le leggi in vigore in entrambi gli Stati contraenti continueranno a disciplinare la tassazione dei redditi nell'ambito dei rispettivi Stati contraenti a meno che nella presente Convenzione non vi siano disposizioni contrarie. 2. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' con i seguenti paragrafi del presente articolo. 3. a) L'ammontare d'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione, sia direttamente che per ritenuta da parte di un residente dell'India, sui redditi provenienti dall'Italia che siano stati assoggettati ad imposizione sia in India che in Italia, e' ammessa in deduzione dall'imposta dovuta in India su detti redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota d'imposta indiana attribuibile ai predetti elementi di reddito della proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

  • b)Ai fini del credito specificato alla precedente lettera a), se il residente dell'India e' una societa' debitrice della sovraimposta (surtax), il credito da ammettere in deduzione dall'imposta indiana e' imputato, in primo luogo, sull'imposta sul reddito (income tax), ed a conguaglio, sull'eventuale sovraimposta (surtax), dovute dall'impresa. 4. a) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in India, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta indiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.
  • b)Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, quando l'imposta sugli utili delle imprese, sui dividendi, sugli interessi, sui canoni o sui compensi per servizi tecnici provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata in tutto o in parte ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata. 5. Il reddito, che in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione non e' assoggettabile ad imposizione in uno Stato contraente, puo' essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell'aliquota di imposta da applicarsi in detto Stato contraente su altri redditi.

Testo vigente dal 1 agosto 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-14;319~art24 · fonte su Normattiva