[1]Articolo (10)

[2]A. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. B. Il presente accordo avra' una validita' di cinque (5) anni a partire dalla data di effettiva entrata in vigore e potra' essere rinnovato per altri cinque anni tramite consenso scritto delle Parti. C. Ciascuna delle Parti ha il diritto di porre termine all'accordo in ogni momento notificandone l'intenzione all'altra Parte per iscritto. La cessazione dell'Accordo avra' validita' a partire da sei (6) mesi dopo la data di notifica. D. Nel caso che questo Accordo cessi di avere effetto o non venga rinnovato, ciascuna delle Parti dovra' adempiere agli obblighi assunti da esso risultanti.

Testo vigente dal 18 gennaio 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-12-23;204~accordo-art10 · fonte su Normattiva