[1], EMENDAMENTI E TERMINE

[2]Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'un l'altra l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Questo Accordo potra' essere emendato in qualsiasi momento, tramite Scambio di Note. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e potra' essere automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una delle Parti non informi l'altra per iscritto dell'intenzione di denunciarlo; in tal caso esso cessera' i suoi effetti sei mesi dopo che tale notifica e' stata ricevuta. In caso di denuncia, le Parti faranno ogni sforzo per completare le attivita' non terminate ed avranno inizio le consultazioni per la risoluzione di questioni controverse. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 6 dicembre '06 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, fara' fede la versione in lingua inglese.

[3]PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 1 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-11-12;175~accordo-art10 · fonte su Normattiva