[1]ALL'ASSISTENZA

[2]1. Qualora la Parte Contraente dell'Amministrazione adita ritenga che l'assistenza richiesta possa pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi nazionali vitali del suo Paese o possa implicare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nel territorio doganale di quella Parte oppure possa rivelarsi incompatibile con le disposizioni legislative e regolamentari del suo Paese, essa puo' rifiutare di prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a certe condizioni o requisiti.

[3]2. Quando l'Amministrazione richiedente inoltra una richiesta che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se la stessa richiesta le fosse presentata dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte, segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

[4]3. L'Amministrazione doganale adita puo' differire l'assistenza quando vi siano indiscussi motivi per credere che interferisca con indagini, azioni giudiziarie o procedimenti in corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per determinare se l'assistenza puo' essere fornita nei termini ed alle condizioni eventualmente imposte dall'Amministrazione doganale adita.

[5]4. Quando l'assistenza viene rifiutata o differita, l'Amministrazione doganale richiedente viene informata quanto prima e vengono indicati i motivi del rifiuto o del rinvio.

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art12 · fonte su Normattiva