[1]FINALI

[2]1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie mediante scambio di note diplomatiche.

[3]2. Le Parti, su richiesta e ove necessario, concordano di incontrarsi per esaminare il presente Accordo e per apportare emendamenti allo stesso. Tali emendamenti entreranno in vigore nei termini stabiliti al paragrafo 1 di questo Articolo.

[4]3. Il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata. Tuttavia, ogni Parte puo' denunciarlo all'altra Parte, in qualunque momento, attraverso notifica scritta e per via diplomatica. La denuncia diviene efficace tre mesi dopo la notifica. La denuncia del presente Accordo non avra' effetto sulle attivita' di cooperazione ancora in corso, e che sono state intraprese precedentemente alla data della denuncia.

[5]In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 15 dicembre dell'anno 2009 in due originali, nelle lingue italiano, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

[6]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL GIAPPONE

[7]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 7 dicembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-11-15;204~accordo-art19 · fonte su Normattiva